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Astellas Pharma S.p.A.
Termini e condizioni di acquisto
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Interpretazione
- Nelle presenti Condizioni si applicano i seguenti significati:
- SOCIETA’: significa Astellas Pharma S.p.A.,con sede legale in Via delle Industrie n.1, 20061 Carugate, Milano.
CONTRATTO: significa l’ORDINE e l’accettazione dell’ordine da parte del FORNITORE.
PI PRE-ESISTENTE: significa l’insieme dei diritti di proprietà intellettuale di ciascuna parte alla data del presente CONTRATTO.
TRASFERIBILI: significa tutti i documenti, prodotti e/o materiali sviluppati dal FORNITORE in relazione ai BENI o ai SERVIZI compreso qualsiasi risultato, brevettabile o meno, relativo ai BENI o ai SERVIZI, in ogni forma, inclusi i programmi per computer, dati, report e specifiche.
BENI: significa qualsiasi BENE che, in base al CONTRATTO, deve essere acquistato da parte della SOCIETA’ dal FORNITORE (inclusa qualsiasi loro parte/parti).
PI DI PROGETTO: significa l’insieme della PI, brevettabile o meno, creata o sviluppata dal FORNITORE per la SOCIETA’ durante lo svolgimento dei SERVIZI.
PROPRIETA’ INTELLETTUALE (“PI”): si intendono tutti i brevetti, domande di brevetto, invenzioni brevettabili o meno, modelli registrati o non registrati, diritti d’autore, marchi, know-how ed ogni altra forma di proprietà intellettuale e relativi diritti a livello nazionale e/o internazionale.
ORDINE: le istruzioni scritte, provenienti dalla SOCIETA’, relative all’acquisto dei BENI e/o SERVIZI ed ogni condizione particolare in relazione a tali istruzioni, di cui le presenti Condizioni sono parte integrante.
FORNITORE: la persona, azienda o società che accetta l’ORDINE della SOCIETA’.
SERVIZI: qualsiasi servizio che, in base al CONTRATTO, deve essere fornito dal FORNITORE. - I singoli titoli non rilevano al fine dell’interpretazione delle presenti Condizioni.
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Applicazione dei termini
- Salvo modifiche ai sensi del successivo punto 2.2, le presenti Condizioni ed ogni condizione particolare specificata nell’ORDINE sono le uniche condizioni in base alle quali la SOCIETA’ è disponibile a trattare con il FORNITORE e le stesse dovranno disciplinare ogni CONTRATTO con totale esclusione di qualsiasi diverso termine o condizione. In caso di conflitto fra le presenti condizioni e le condizioni particolari specificate nell’ORDINE, le condizioni particolari specificate nell’ORDINE prevarranno.
- Tutti gli ORDINI della SOCIETA’ al FORNITORE devono essere considerati quali un’offerta per l’acquisto dei BENI e dei SERVIZI secondo i termini delle presenti Condizioni e delle condizioni particolari specificate nell’ORDINE e le presenti Condizioni si intendono pienamente conosciute ed accettate dal FORNITORE con l’accettazione di ciascun ORDINE, sia per iscritto sia mediante esecuzione.
- Qualsiasi modifica delle presenti Condizioni, così come ogni diversa condizione del FORNITORE, non avrà alcuna efficacia se non espressamente approvata per iscritto e sottoscritta da un rappresentante autorizzato della SOCIETA’.
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Qualita’ e Difetti dei Beni e dei Servizi
- I BENI dovranno essere del miglior design disponibile, della migliore qualità, materiale e fabbricazione, privi di difetti e conformi in ogni rispetto con l’ORDINE e le specifiche e/o campioni forniti dalla SOCIETA’ al FORNITORE.
- I SERVIZI devono essere eseguiti con la dovuta perizia e in conformità con le pratiche e gli standards commerciali correnti oltre che con il CONTRATTO e le specifiche fornite dal FORNITORE alla SOCIETA’.
- Il FORNITORE garantisce che i BENI ed i SERVIZI saranno fabbricati e forniti nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria in materia di: regolare assunzione, sicurezza del lavoro, obblighi sanitari, assicurativi e previdenziali dei lavoratori impiegati, oltre che nel rispetto degli obblighi derivanti dal C.C.N.L. cui il Fornitore è soggetto nonché delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza dei Prodotti e ambientale. In caso di violazione la SOCIETA’ avrà diritto di risolvere il CONTRATTO immediatamente ai sensi dell’art. 1456 c.c..
- In ogni momento, prima della consegna dei BENI alla SOCIETA’, la SOCIETA’ avrà il diritto di ispezionarli e testarli.
- Se, in base ai risultati di tale ispezione o test, la SOCIETA’ è del parere che i BENI non siano conformi o difficilmente possano essere conformi con l’ORDINE o con le specifiche e/o campioni forniti dalla SOCIETA’ al FORNITORE, la SOCIETA’ ne darà comunicazione al FORNITORE il quale ultimo dovrà immediatamente porre in essere tutte le azioni necessarie per assicurarne la conformità; inoltre la SOCIETA’ avrà il diritto di richiedere ed assistere ad ulteriori test e ispezioni.
- Indipendentemente da ogni ispezione o test di cui sopra, il FORNITORE rimarrà pienamente responsabile per i BENI ed ogni ispezione o test non diminuirà né influirà in alcun modo sulle obbligazioni del FORNITORE derivanti dal CONTRATTO.
- Se qualunque BENE, SERVIZIO, o TRASFERIBILE non dovesse risultare conforme con le previsioni di cui al presente articolo 3, la SOCIETA’ avrà diritto di avvalersi di uno o più dei rimedi elencati nell’articolo 15 delle presenti Condizioni.
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Indennita’
Il FORNITORE si impegna a indennizzare, tenere indenne e comunque risarcire la SOCIETA’ nei confronti di qualsiasi responsabilità diretta, indiretta o conseguente, perdite, danni, lesioni, costi e spese (incluse le spese legali e le altre spese e tariffe professionali) riconosciute nei confronti di o incorse o pagate dalla SOCIETA’ come risultato di o in connessione con:
- difetti di lavorazione, qualità o nei materiali dei BENI e dei SERVIZI;
- la violazione o la pretesa violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivato dall’uso, produzione o fornitura dei BENI o dall’uso o la fornitura dei prodotti o SERVIZI (inclusi I TRASFERIBILI e PI di PROGETTO); e
- qualsiasi pretesa e/o azione di terzi (inclusi i dipendentie/o agenti della SOCIETA’ e del FORNITORE) nei confronti della SOCIETA’ in relazione a qualsiasi responsabilità, perdita, danno, lesione, costo o spesa derivante dall’esecuzione del CONTRATTO da parte del FORNITORE.
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Diritti di proprieta’ intellettuale
- Tutta la PI PRE-ESISTENTE ed i relativi diritti rimarranno di proprietà del soggetto che ne è titolare.
- Il FORNITORE garantisce che tutta la PI PRE-ESISTENTE, il TRASFERIBILE, la PI DI PROGETTO, così come i BENI ed i SERVIZI non violano i diritti di proprietà industriale di terzi sia a livello nazionale che internazionale.
- Il FORNITORE concede alla SOCIETA’ una licenza universale non-esclusiva, a titolo gratuito, con facoltà di sub licenza, di utilizzare la propria PI PRE-ESISTENTE, nei limiti necessari per l’utilizzo dei TRASFERIBILI.
- Tutta la PI DI PROGETTO ed i diritti correlati saranno automaticamente di proprietà della SOCIETA’.
- Il FORNITORE dovrà prontamente, su richiesta e a spese della SOCIETA’, compiere (o fare compiere) ogni attività che dovesse rendersi necessaria per garantire alla SOCIETA’ l’acquisizione, l’utilizzo e lo sfruttamento di tutti i diritti derivanti dal CONTRATTO, inclusi tutti i diritti, titoli ed interessi relativi alla PI di PROGETTO.
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Consegna
- I BENI dovranno essere consegnati, porto franco (CPT Incoterms 2000), presso la sede della SOCIETA’ o altro luogo indicato nell’ORDINE. Il FORNITORE, a suo rischio e pericolo, dovrà procedere alle operazioni di scarico ed immagazzinamento dei BENI secondo le indicazioni della SOCIETA’.
- La data di consegna deve essere specificata nell’ORDINE, in mancanza la consegna deve avvenire entro 28 giorni dalla data dell’ORDINE.
- Il FORNITORE deve emettere fattura nei confronti della SOCIETA’ all’atto della, ma separatamente dalla, spedizione dei BENI alla SOCIETA’. Ciascuna fattura dovrà indicare chiaramente il numero dell’ORDINE cui si riferisce.
- Il FORNITORE deve garantire che ogni consegna sia accompagnata dal relativo documento di trasporto (DDT) che contenga, tra le altre cose, il numero dell’ORDINE, la relativa data, il numero delle confezioni ed il loro contenuto e, in caso di consegna parziale, i restanti beni che devono essere consegnati.
- Il tempo della consegna ha carattere essenziale.
- Salvo sia stabilito diversamente dalla SOCIETA’ nell’ORDINE, le consegne potranno essere accettate dalla SOCIETA’ solamente nell’orario normale d’ufficio.
- In caso di ritardo nella consegna dei BENI, fatto salvo ogni ulteriore diritto e rimedio a favore della la SOCIETA’, quest’ultima a sua discrezione avrà la facoltà di:
- cancellare in tutto o in parte l’ORDINE;
- rifiutare qualsiasi consegna successiva dei BENI e SERVIZI che il FORNITORE si appresti a fare;
- rivalersi sul FORNITORE di ogni SPESA ragionevolmente sostenuta dalla SOCIETA’ per ottenere i BENI in sostituzione da altro fornitore; e
- agire per il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno, costo, perdita e spesa subiti dalla SOCIETA’ e che siano in qualsiasi modi attribuibili al ritardo nella consegna dei BENI da parte del FORNITORE.
- Il FORNITORE, se interessato alla riconsegna del materiale di imballaggio dei BENI, è tenuto a indicare tale circostanza per iscritto sul relativo documento di trasporto dei BENI. I costi e gli oneri di restituzione del materiale di imballaggio sono a carico del FORNITORE.
- Laddove la SOCIETA’ acconsenta a una consegna frazionata, ciascuna frazione dovrà essere intesa quale un singolo CONTRATTO. Tuttavia, la mancata consegna da parte del FORNITORE di anche una sola frazione darà diritto alla SOCIETA’, a propria discrezione, di risolvere/cancellare l’intero CONTRATTO.
- Qualora siano consegnati alla SOCIETA’ BENI in eccesso rispetto alle quantità ordinate, la SOCIETA’ non sarà tenuta a pagare per tali eccedenze, le quali saranno e rimarranno a rischio e pericolo del FORNITORE così come la relativa restituzione rimarrà a rischio e carico del FORNITORE.
- I BENI non si considereranno accettati dalla SOCIETA’ fino a che non saranno trascorsi 7 giorni dalla consegna al fine di consentirne la relativa ispezione. Resta inteso che, indipendentemente dall’accettazione dei BENI, la SOCIETA’ avrà in ogni caso il diritto di rigettare quei BENI che dovessero presentare vizi, non conformità e o difetti, nel termine di 30 giorni dalla scoperta di tale vizio e o difetto.
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Trasferimento del rischio/proprieta’
I BENI rimarranno a rischio e pericolo del FORNITORE sino alla loro avvenuta completa consegna alla SOCIETA’ (incluse le operazioni di scarico ed immagazzinamento), momento in cui la proprietà dei BENI si trasferirà alla SOCIETA’.
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Prezzo
- Il prezzo dei BENI e/o dei SERVIZI deve essere indicato nell’ORDINE e, salvo diverso accordo scritto della SOCIETA’, si intenderà IVA esclusa, ma inclusivo di ogni altro onere.
- La SOCIETA’ non accetterà alcuna variazione di prezzo o onere e/o costo aggiuntivi.
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Pagamento
- La SOCIETA’ dovrà pagare il prezzo dei BENI e/o dei SERVIZI nel termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla consegna dei BENI e/o dei SERVIZI alla SOCIETA’; tale termine non costituisce termine essenziale del CONTRATTO.
- Senza pregiudizio di ogni suo altro diritto o rimedio, la SOCIETA’ si riserva il diritto di compensare ogni somma dovuta in ogni tempo dal FORNITORE nei confronti della SOCIETA’ con ogni somma pagabile dalla SOCIETA’ a favore del FORNITORE ai sensi del CONTRATTO.
- In caso di ritardo nel pagamento del prezzo, senza pregiudizio di qualsiasi diritto riconosciuto a ciascuna delle parti dal CONTRATTO, si applicheranno gli interessi, al tasso legale dell’1% annuo, dalla data di scadenza del pagamento, sino alla data del saldo effettivo, indipendentemente da qualsiasi giudizio intrapreso. Al FORNITORE non è consentito di sospendere le consegne dei BENI o I SERVIZI come conseguenza di ogni somma che risultasse non ancora pagata.
- Il pagamento del prezzo non costituisce accettazione dei BENI e dei SERVIZI.
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Riservatezza
- Il FORNITORE è tenuto a mantenere strettamente confidenziali tutte le informazioni relative al know-how tecnico o commerciale, le specifiche, invenzioni, processi o iniziative di natura confidenziale e che sono state rivelate al FORNITORE dalla SOCIETA’ o dai suoi agenti ed ogni altra informazione riservata relativa alla SOCIETA’ o ai suoi prodotti di cui il FORNITORE sia venuto a conoscenza ed il FORNITORE potrà rivelare tali informazioni riservate solo a quei dipendenti, agenti o sub-contraenti che abbiano necessità di conoscere le stesse limitatamente ai fini dell’esecuzione del CONTRATTO e dovrà fare in modo che tali dipendenti, agenti o sub-contraenti siano soggetti ai medesimi obblighi di riservatezza ai quali è tenuto il FORNITORE.
- La presente clausola sopravviverà alla cessazione, per qualsiasi motivo, del CONTRATTO.
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Beni di Proprieta’ della societa’
I materiali, l’equipaggiamento, gli strumenti, gli stampi, i modelli, i diritti d’autore, i diritti sui disegni o qualsiasi altra forma di diritto di PI su tutti i disegni, specifiche e dati forniti dalla SOCIETA’ al FORNITORE o non forniti in tal modo ma usati dal FORNITORE specificamente nella fornitura dei BENI e dei SERVIZI sono da considerarsi e rimarranno in ogni caso di esclusiva proprietà della SOCIETA’ ma dovranno essere custoditi dal FORNITORE a suo rischio, mantenuti da questi in buone condizioni sino a quando non verranno restituiti alla SOCIETA’ e non potranno essere utilizzati per scopi diversi dalle istruzioni scritte della SOCIETA’ e non oltre i limiti di quanto da quest’ultima espressamente autorizzato per iscritto.
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Obblighi in materia di sicurezza
- In conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81 ed in particolare a quanto disposto dall’ art. 26, il fornitore:
- si impegna a fornire la documentazione comprovante la propria idoneità tecnico professionale;
- dichiara sotto la propria responsabilità di avere ricevuto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate;
- si impegna ad adeguare scrupolosamente il comportamento dei propri collaboratori al piano di sicurezza vigente per il luogo di svolgimento delle attività, riservando alla SOCIETA’ la facoltà di richiedere, a proprio insindacabile giudizio, la sostituzione del personale che abbia violato norme comportamentali e di sicurezza;
- si impegna a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del CONTRATTO;
- si impegna a coordinarsi con la SOCIETA’ per individuare, mediante l’elaborazione di un documento unico di valutazione dei rischi, le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e' allegato al contratto di appalto o di opera;
- dichiara di avere adempiuto agli obblighi di legge in materia di assicurazione, previdenza e tutela dei lavoratori, anche per quanto attiene ad attrezzature di lavoro e di sicurezza;
- si impegna a indicare specificamente i costi relativi alla sicurezza del lavoro che devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture ;
- si impegna a fornire, ai propri dipendenti, apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
- La violazione degli obblighi ed impegni sopra descritti sarà considerata motivo di risoluzione espressa dell’ordine, ai sensi dell’ art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento di tutti i danni.
- In conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81 ed in particolare a quanto disposto dall’ art. 26, il fornitore:
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Legge 231/2001
Il FORNITORE si impegna al più ligio rispetto della normativa vigente e dichiara, in particolare, di essere consapevole del decreto legislativo 231/2001. Di conseguenza, il FORNITORE è tenuto ad astenersi da qualsiasi comportamento illecito dipendente da reato disciplinato dalla suddetta legge, indipendentemente dal fatto che il crimine sia stato realmente commesso ed indagato o meno. Se il FORNITORE non fa fronte a tale obbligo, la SOCIETA’ avrà diritto di risolvere immediatamente il CONTRATTO ai sensi dell'art. 1456 C.C.
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Recesso e risoluzione del contratto
- La SOCIETA’ ha diritto in ogni tempo e per qualsiasi ragione di risolvere il CONTRATTO in tutto o in parte, mediante semplice avviso scritto al FORNITORE, con conseguente interruzione di qualsiasi attività da parte del FORNITORE e la SOCIETA’ sarà tenuta al versamento di una indennità adeguata e ragionevole a favore del FORNITORE per i lavori in corso al momento della risoluzione, fermo restando che nulla sarà dovuto a titolo di lucro cessante e/ o di ogni altra relativa perdita consequenziale.
- Fatto salvo ogni ulteriore diritto derivante dal CONTRATTO, la SOCIETA’ potrà risolvere automaticamente il CONTRATTO senza corresponsione di alcun indennizzo o risarcimento del danno, mediante semplice comunicazione scritta al FORNITORE, in caso di:
- violazione da parte del FORNITORE degli obblighi derivanti dai seguenti articoli delle presenti Condizioni: n. 3, n. 7, n. 8, n. 12, n. 13, n. 14, n. 17, n. 18; o
- apertura nei confronti del FORNITORE di una procedura penale, di sequestro, pignoramento o altro procedimento di esecuzione forzata; o
- apertura nei confronti del FORNITORE di una procedura concorsuale; o
- cessazione o minaccia di cessazione dell’attività del FORNITORE e /o messa in liquidazione del FORNITORE; o
- mutamento delle condizioni patrimoniali del FORNITORE tali da mettere a rischio, a parere della SOCIETA’, la capacità del FORNITORE di dare corretta esecuzione al CONTRATTO; o
- ogni ulteriore violazione degli obblighi derivanti dal CONTRATTO che non sia stata sanata dal FORNITORE entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della diffida di adempiere inviata dalla SOCIETA’ al FORNITORE.
- La risoluzione del CONTRATTO, per qualsiasi motivo, non pregiudica i diritti e i doveri della SOCIETA’ maturati prima di tale risoluzione. Le condizioni che espressamente o implicitamente hanno effetto dopo la risoluzione continueranno ad essere valide nonostante tale avvenuta risoluzione.
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Rimedi
- Senza pregiudizio di ogni altro diritto o rimedio a favore della SOCIETA’, in caso di vizi e/o difformità dei BENI o dei SERVIZI rispetto al CONTRATTO, la SOCIETA’, indipendentemente dall’accettazione anche parziale dei BENI e o SERVIZI, potrà a suo insindacabile giudizio avvalersi di uno o più dei seguenti rimedi:
- cancellare l’ORDINE;
- rifiutare i BENI o SERVIZI (in tutto o in parte) restituendoli al FORNITORE a rischio e a spese di quest’ultimo, con diritto all’integrale immediato rimborso del relativo prezzo;
- a discrezione della SOCIETA’, dare al FORNITORE l’opportunità, con oneri e spese a carico di quest’ultimo, di provvedere o alla riparazione o alla sostituzione dei BENI o SERVIZI compiendo ogni attività necessaria ad assicurare l’adempimento dei termini del CONTRATTO;
- rifiutare ogni ulteriore consegna di BENI o SERVIZI ma senza alcuna responsabilità per il FORNITORE;
- provvedere direttamente, ma a spese del FORNITORE, alla riparazione dei BENI e/o dei SERVIZI; e
- agire per il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dell’inadempimento del CONTRATTO da parte del FORNITORE.
- Resta inteso che tutti i costi di restituzione, riparazione inclusi tutti i costi ed i danni derivanti dal richiamo dei BENI e o SERVIZI difettosi o non conformi, rimarranno a carico del FORNITORE.
- Resta altresì inteso che il termine per la denuncia dei vizi e/o non conformità dei BENI e dei SERVIZI è di 30 (trenta) giorni.
- Senza pregiudizio di ogni altro diritto o rimedio a favore della SOCIETA’, in caso di vizi e/o difformità dei BENI o dei SERVIZI rispetto al CONTRATTO, la SOCIETA’, indipendentemente dall’accettazione anche parziale dei BENI e o SERVIZI, potrà a suo insindacabile giudizio avvalersi di uno o più dei seguenti rimedi:
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Cessione e/o sub-appalto del contratto
- E’ fatto divieto al FORNITORE di cedere e o sub-appaltare in tutto o in parte il CONTRATTO senza il previo consenso scritto della SOCIETA’.
- Resta inteso che in caso di cessione e/o sub-appalto del CONTRATTO, il FORNITORE dovrà incorporare le presenti Condizioni nel contratto con il cessionario o il sub-appaltatore e in ogni caso il FORNITORE risponderà in proprio nei confronti della SOCIETA’ in relazione all’attività svolta dal sub-appaltatore come se fosse la propria.
- La SOCIETA’ ha il diritto di cedere il CONTRATTO ad ogni persona, azienda o società.
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Forza maggiore
La SOCIETA’ si riserva il diritto di differire la data della consegna o il pagamento o di annullare il CONTRATTO o di ridurre il volume dei BENI ordinati qualora le venisse impedito o le fosse provocato un ritardo nello svolgimento dei propri affari dovuto a circostanze di forza maggiore inclusi, senza limitazione, ogni azioni governativa, emergenza nazionale o di guerra, atti di terrorismo, proteste, sommosse, tumulti, fuoco, esplosioni, inondazioni, epidemie, serrate, scioperi o altre dispute di carattere lavorativo (indipendentemente dal fatto che si riferiscano alle forze lavorative di una delle due parti), o arresti, ritardi riguardanti i vettori o l’impossibilità di ottenere forniture o materiali adeguati o idonei.
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Protezione dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003, le parti riconoscono mutualmente di aver ricevuto le informazioni previste dall'art. 13, relative al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti all'atto della sottoscrizione dell’Ordine di Acquisto e/o acquisiti successivamente dalle parti nel corso dell'esecuzione del CONTRATTO. A questo proposito, le parti assegnano all'apposizione della firma in calce all’Ordine di Acquisto il valore di dichiarazione di consenso al trattamento ed alla comunicazione dei rispettivi dati personali.
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Clausole Generali
- Ogni diritto o rimedio della SOCIETA’ ai sensi del CONTRATTO non pregiudica ogni altro diritto o rimedio della SOCIETA’ ai sensi del CONTRATTO o derivante da qualunque altra fonte .
- La nullità o invalidità parziale o totale di ogni singola clausola delle presenti Condizioni non determina l’invalidità o nullità delle Condizioni nella loro interezza.
- Il fatto che la SOCIETA’ non si sia avvalsa, o abbia tardato ad avvalersi, in tutto o in parte di un diritto, o privilegio a lei spettante in forza del CONTRATTO non costituisce rinuncia di tale diritto, potere o privilegio.
- Il fatto che la SOCIETA’ abbia rinunciato ad eccepire un inadempimento o mancanza del FORNITORE ai termini del CONTRATTO non costituisce rinuncia all’eccepimento di ogni successivo inadempimento e o mancanza del FORNITORE o modifica dei termini del CONTRATTO.
- Le parti concordano che alle presenti Condizioni e ad ogni controversia derivante o comunque relativa al CONTRATTO, la sua interpretazione e o esecuzione (incluse le controversie in materia extra-contrattuale) si applica la legge italiana e la risoluzione di ciascuna delle sopraccitate controversie è devoluta alla competenza del Tribunale di __________.